Il REGOLAMENTO(UE) 2026/1123 DELLA COMMISSIONE introduce nuovi elementi di etichettatura da fornirsi sia con etichetta in forma fisica («etichetta fisica») che in forma digitale («etichetta digitale»). Sono previste, inoltre, ulteriori frasi tipo sullo smaltimento sicuro dei prodotti fitosanitari, sulla comunicazione dei pericoli e criteri di applicazione, sui prodotti fitosanitari a base di microrganismi ovvero sulle misure di mitigazione del rischio e relativi criteri di applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2026 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028.
Qualora l’etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1° gennaio 2028, l’etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un’etichetta digitale. L’etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l’etichetta aggiornata contiene almeno un’etichetta digitale.
Entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un’etichetta digitale.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo del regolamento disponibile al seguente link.


