Il “Regolamento (UE) 2026/1165 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2026 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati” è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il 15 giugno 2026. A causa dei ritardi nella revisione delle sostanze attive esistenti utilizzate nei prodotti biocidi, il periodo di protezione dei dati generati era scaduto il 31 dicembre 2025. Per garantire un’equa remunerazione ai titolari dei dati, il periodo di protezione è stato allineato alla proroga del programma di revisione, fino al 31 dicembre 2030.

Il regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato come segue:

  • Tutti i periodi di protezione dei dati relativi alle combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali una decisione sull’approvazione non sia stata adottata conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, entro il 7 giugno 2018, termineranno il 31 dicembre 2030.
  • I titolari dei dati possono richiedere un compenso per l’accesso ai propri dati relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 giugno 2026 nei confronti di un fornitore di sostanze o di un fornitore di prodotti che abbia beneficiato dell’assenza di protezione dei dati e che sia stato incluso nell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo durante tale periodo.

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