In seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/217, con il quale il biossido di titanio sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm è stato riconosciuto come sostanza cancerogena per inalazione (H351), e all’armonizzazione della classificazione ed etichettatura della sostanza, un consorzio di fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori di biossido di titanio ha presentato ricorso per l’annullamento della decisione.
Con la sua sentenza, pronunciata in tre cause riunite, il Tribunale ha annullato il regolamento relativo alla classificazione e all’etichettatura del biossido di titanio.
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