Il Regolamento (UE) 2023/1464, del 14 luglio 2023, ha introdotto una nuova voce in Allegato XVII del Regolamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) che riguarda la formaldeide e sostanze che rilasciano formaldeide.

La voce 77 prevede che non è ammessa l’immissione sul mercato della sostanza in questione dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

  1. a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
  2. b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Per i veicoli stradali la scadenza è rimandata di un anno.

Nel caso in cui vogliate approfondire l’argomento, trovate tutte le esenzioni applicabili e le condizioni di prova per la misurazione dei rilasci di formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi e all’interno dei veicoli nel testo del Regolamento, disponibile a questa pagina.

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