D.g.r. 7 giugno 2021 – n. XI/4837: “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”.
Il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 che prevede, che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni dove sono presenti le sostanze di una determinata pericolosità, inviino all’Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o prima in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. La scadenza per presentare questa relazione è il 28 Agosto 2021.
A CHI SI RIVOLGE LA DGR
La DGR n. XI/4837 del 7 giugno 2021 si rivolge:
- ai gestori delle aziende soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
- alle relative autorità competenti (Province/Città Metropolitana) per accompagnare l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di emissioni in atmosfera.
QUALI SONO I CONTENUTI DELLA RELAZIONE
Gli aspetti che il Gestore dovrà considerare e valutare sono i seguenti:
- verifica della presenza di sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 (Sostanze/Miscele oggetto di indagine) nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera; in assenza di sostanze/miscele utilizzate come materie prime rientranti nella suddetta tabella o in presenza di tali sostanze/miscele in quantità inferiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela), non vige l’obbligo di procedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 7bis;
- analisi della disponibilità di alternative: tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all’AC circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l’assenza di alternative percorribili o l’inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all’utilizzo delle nuove sostanze/miscele.
- fattibilità tecnica ed economica degli interventi: tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un’analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi – e le relative tempistiche di attuazione – necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate.
Questa relazione va inviata entro il 28 Agosto 2021 e aggiornata ogni 5 anni o prima in caso di modifiche.
Si ricorda che in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.
TEAM mastery è in grado di fornire tutto il supporto necessario per rispettare gli adempimenti di questa DGR o per verificare se si è esenti.
Fonti:
DGR 7 giugno 2021 n. 4837 Regione Lombardia »
Testo D.Lgs 102/2020 »
Testo D. Lgs. 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni »