L’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2025/1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2025, che introduce una restrizione armonizzata sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio.
L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e l’esposizione umana legati a queste sostanze e favorire soluzioni più sicure.
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una vasta famiglia di composti chimici impiegati da decenni per la loro resistenza al calore, all’acqua e ai grassi. Proprio per queste caratteristiche, vengono utilizzate nelle schiume antincendio per incendi di classe B (quelli che coinvolgono liquidi infiammabili), in contesti come aeroporti, impianti petroliferi, marina e servizi di emergenza.
Tuttavia, le PFAS sono altamente persistenti nell’ambiente, si diffondono facilmente attraverso l’acqua e alcune sono associate a rischi per la salute, compresi effetti potenzialmente cancerogeni.
Per affrontare questi problemi, il regolamento ha introdotto la voce n. 82 nell’allegato XVII del REACH, che si applica a tutte le PFAS, definite secondo i criteri OCSE (sostanze contenenti almeno un gruppo CF₃ o CF₂ completamente fluorurato).
Principali disposizioni:
- Dal 23 ottobre 2030 → vietata l’immissione sul mercato e l’uso di schiume antincendio con PFAS ≥ 1 mg/l (somma di tutte le PFAS), salvo le deroghe previste.
- Dal 23 ottobre 2026 → le schiume con PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili) dovranno riportare l’etichetta:
“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.”
eur-lex.europa.eu


