Pubblicata una nota dell’autorità competente sulle proprietà ED

L’autorità competente ha recentemente pubblicato una nota esplicativa (CA-March25-Doc.4.9) con l’obiettivo di chiarire l’applicazione dell’articolo 19(4) del BPR ai prodotti classificati come interferenti endocrini (ED) di Categoria 1 e Categoria 2.

Secondo l’articolo 19(4), i prodotti biocidi con proprietà ED non possono essere autorizzati per l’uso da parte del pubblico. Tuttavia, la nota specifica che un prodotto è considerato come avente proprietà di interferenza endocrina se contiene una sostanza che soddisfa i criteri del Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 e supera i limiti di concentrazione previsti dal Regolamento CLP per gli ED noti o presunti.

In sostanza, le conseguenze normative dell’articolo 19(4) si applicano solo ai prodotti classificabili come ED di Categoria 1 (noti o presunti), mentre quelli di Categoria 2 (sospetti ED) sono esclusi.

Questa interpretazione è in linea con altre disposizioni normative del BPR, come quelle relative alle proprietà CMR, che si applicano unicamente alle Categorie 1A e 1B.