Il Regolamento (UE) 2023/2055, che introduce la restrizione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte ai prodotti, impone una serie di obblighi per le aziende chimiche i cui usi di microplastiche rientrano nelle deroghe previste ai paragrafi 4 e 5 del testo normativo.
A partire dal 17 ottobre 2025, è entrato in vigore il primo obbligo regolatorio: la comunicazione a valle della presenza di microplastiche. Tale obbligo riguarda in particolare:
- i fornitori di microplastiche per usi industriali (Paragrafo 4a),
- i fornitori di microplastiche in additivi alimentari (Paragrafo 4d),
- i fornitori di microplastiche contenute con mezzi tecnici (Paragrafo 5a),
- i fornitori di microplastiche le cui proprietà fisiche vengono modificate in modo permanente durante l’uso finale (Paragrafo 5b),
- i fornitori di microplastiche incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale (Paragrafo 5c).
Oltre alla semplice segnalazione della presenza di microplastiche, i fornitori devono comunicare anche:
- le informazioni per l’uso e lo smaltimento (IFUD),
- e, nel caso delle microplastiche destinate a usi industriali, la quantità o concentrazione di polimeri solidi sintetici e l’identità generica dei polimeri.
Quella del 17 ottobre 2025 rappresenta solo la prima tappa nel percorso verso la piena conformità al Regolamento (UE) 2023/2055. La prossima scadenza rilevante è fissata al 31 maggio 2026, data entro la quale fabbricanti e utilizzatori a valle di microplastiche sotto forma di pellet, fiocchi o polveri utilizzate come materie prime nella produzione di plastica presso siti industriali dovranno effettuare il reporting a ECHA delle emissioni.
Per comprendere nel dettaglio come comunicare correttamente a valle la presenza di microplastiche, quali saranno i prossimi obblighi regolatori e come prepararsi efficacemente a rispettarli, contatta TEAM mastery ai seguenti indirizzi:
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