Nel mese di Aprile ECHA ha raccomandato alla Commissione Europea l’inclusione di 8 sostanze SVHC alla lista di autorizzazione (Allegato XIV del REACH), basandosi sulla prioritizzazione supportata dall’opinione del Comitato degli Stati Membri.
Prossimamente quindi la Commissione e gli Stati Membri discuteranno tale proposta, valutando anche il suo impatto e le attività regolatorie in corso per le singole sostanze. Queste, nel caso in cui venisse approvata, non potranno più essere utilizzate e immesse sul mercato in assenza di una specifica richiesta di autorizzazione da parte dell’azienda.
Le sostanze incluse nella raccomandazione sono:
- Etilendiammina (EC 203-468-6);
- 2-(4-terzbutilbenzil)propionaldeide e suoi stereoisomeri;
- Piombo (EC 231-100-4);
- Glutarale (EC 203-856-5);
- 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one (EC 400-600-6);
- 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone (EC 404-360-3);
- Diisoesil ftalato (EC 276-090-2); e
- Acido ortoborico, sale sodico (EC 237-560-2).
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