La sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 21623/2023, ha equiparato a distributore una società che riceve colla in cisternette, prodotta in Italia, e procede al suo trasferimento in tubetti per la vendita. Di conseguenza, poiché i distributori non hanno obblighi ai sensi del regolamento REACH, la società è stata assolta da ogni responsabilità. Questa sentenza, pur non corretta dal punto di vista regolatorio, costituisce un precedente legale.

A tal proposito, il Ministero della Salute ha emesso una nota interpretativa, in cui ribadisce che, ai sensi del regolamento REACH, le aziende che eseguono operazioni di trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto chimico rientrano nella definizione di utilizzatori a valle. Il reimballaggio, infatti, è considerato come un uso di sostanza o miscela, e le aziende che effettuano tale operazione devono rispettare gli obblighi previsti.

Queste informazioni sono essenziali per determinare le responsabilità aziendali nel settore chimico. Se necessitate di supporto nell’identificazione dei vostri obblighi, non esitate a contattare TEAM mastery.

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