L’azoto generato dall’aria ambiente è stato inserito tra i principi attivi biocidi dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, come riportato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (serie L del 6 maggio 2024) con il Regolamento Delegato 2024/1290.

La Commissione ha ritenuto di poter iscrivere tale sostanza tra i principi attivi dell’Allegato I purché sia rispettata la condizione imposta da ECHA: le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l’utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

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